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Gli studi di settore per gli
Finanziaria 2008 Marco Nicolussi Referente Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per gli Studi di Settore Presidente Ordine degli Psicologi del Veneto
G li studi di settore nascono con la finalità di determinare il “compenso puntuale” delle diverse categorie merceologiche e professionali. Si basano su alcuni criteri che ne definiscono la tipologia specifica della prestazione come l’organizzazione fisica e strumentale dello studio o dell’attività, il numero di clienti, le spese sostenute, i compensi conseguiti, ecc. Determinando i livelli medi di guadagno, individuano il riferimento per la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo e/o ad accertamento.Per la nostra categoria sono stati
individuati dodici raggruppamenti (clusters) determinati
sia sulla base della tipologia di attività svolta, sia
sulla base degli aspetti strutturali della stessa. I
diversi modelli organizzativi individuati, come la
specializzazione professionale, la tipologia di
clientela, la presenza di strutture dedicate
all’attività, la modalità di svolgimento dell’attività,
ecc. evidenziano, ad esempio, le specifiche attività di
psicologi e psicologi-psicoterapeuti tra cui consulenza
psicologica clinica, sperimentazione, ricerca,
formazione, didattica, consulenza di psicopatologia
giuridica, consulenza psicologica per il lavoro e le
organizzazioni, interventi individuali e/o di
psicoterapia familiare, di coppia, di gruppo e così via.
Gli psicologi interessati alla compilazione dei
questionari per la realizzazione e la successiva
evoluzione degli studi di settore sono stati 10.401, i
questionari restituiti sono stati 9.208, il tutto a
fronte di una categoria che conta oramai circa 30.000
libero professionisti. Queste cifre lasciano facilmente
intuire quanto gli studi di settore attualmente vigenti
rischino di essere poco fedeli alla realtà professionale
odierna. Il raggruppamento più numeroso si riferisce
agli studi specializzati in psicoterapia individuale
operanti in strutture ad uso esclusivo e si caratterizza
per la presenza di studi specializzati in psicoterapia
che effettuano principalmente sedute individuali. Le
superfici adibite a studio sono destinate in modo
esclusivo allo svolgimento dell’attività e sono,
mediamente, di poco più di una trentina di metri quadri.
La clientela è formata quasi interamente da privati e i
compensi sono determinati prevalentemente per singola
prestazione. I colleghi di questo cluster hanno
un’anzianità professionale di 9-10 anni. Riguardo i
tempi di avvio della professione le cose non vanno tanto
meglio negli altri raggruppamenti: l’anzianità
professionale, infatti, rimane a 9-10 anni per gli
psicologi specializzati in psicoterapia individuale,
familiare e di gruppo operanti, però, in studi ad uso
promiscuo; negli altri casi scende a 6-7 anni in media e
diminuisce, infine, a 5-6 anni per i colleghi che
operano in prevalenza con associazioni e cooperative
sociali. Quest’ultimo raggruppamento inizialmente non
era stato considerato negli studi di settore della
nostra categoria, ed è stato inserito grazie ai rilievi
posti dal precedente referente nazionale, Tullio Garau,
indicando i numerosi colleghi che, lavorando nel Terzo
Settore, percepiscono mediamente bassi compensi. Legge Finanziaria per il 2008 (Legge 244/07). Anche l’ultima legge finanziaria contiene importanti novità su questo versante: è stato infatti istituito un nuovo regime fiscale agevolato cosiddetto dei “contribuenti minimi”. Possono aderire a questo regime i colleghi libero professionisti che abbiano meno di 30.000 euro di compensi annui, investimenti in beni strumentali non superiori a 15.000 euro in un triennio, e che non corrispondano compensi a dipendenti o collaboratori. E, udite udite, coloro che vi aderiscono sono esclusi, per espressa previsione normativa, tanto dagli studi di settore quanto dal pagamento dell’IRAP. L’esclusione dagli studi di settore trae origine dal fatto che questi contribuenti sono considerati in condizione di “marginalità economica” e, in quanto tali, lo studio di settore non sarebbe in grado di cogliere in modo esatto la loro situazione. Finalmente! L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato di giugno 2007, ha di fatto per la prima volta ammesso la possibilità di malfunzionamenti del software degli studi di settore (GERICO), soprattutto con riferimento a categorie di contribuenti che non possono essere confrontati con lo standard utilizzato nella elaborazione dello Studio di Settore (definiti dalla stessa Amministrazione Finanziaria come “contribuenti marginali”). La ratio di tale esclusione dovrebbe, a ben vedere, condurre alla medesima esclusione anche per i contribuenti che hanno aderito al regime delle nuove iniziative produttive (i cosiddetti “forfettini” che hanno un regime agevolato che perdura per non più di tre anni ed è accessibile solo a chi inizia una nuova attività). Costoro infatti, al pari dei contribuenti minimi, percepiscono compensi inferiori alla soglia dei 30.000 euro all’anno e, ancor più dei contribuenti minimi, si trovano in condizioni di marginalità economica per il fatto di aver appena intrapreso un’attività libero-professionale che, come anche sopra ricordato, richiede per moltissimi psicologi, se non per tutti, tempi molti lunghi di avvio della professione. Certo, il legislatore non ha ritenuto di estendere ufficialmente ai “forfettini” l’esclusione dagli Studi, ma è altrettanto vero che, alla luce di quanto definito per i contribuenti minimi, diventa più facile, per i colleghi “forfettini”, sostenere davanti agli Uffici Finanziari la loro situazione di “marginalità economica”, se non altro per le assonanze che li avvicinano ai “contribuenti minimi”. Non dimentichiamo, inoltre, che già nel modello unico dell’anno scorso, compilato la scorsa estate per i redditi relativi al 2006, era possibile, per i soggetti non congrui agli studi di settore, attestare le ragioni della loro non congruità, segnalando e argomentando, ad esempio, la propria “marginalità economica“. Sono convinto che questa attestazione, alla quale dovrebbe essere possibile ricorrere anche nelle prossime dichiarazioni dei redditi, consentirà ai colleghi di affrontare con maggior serenità l’eventuale accertamento che si dovesse instaurare con l’amministrazione finanziaria proprio a causa della non congruità agli Studi. Beninteso: impostando una chiara linea difensiva definita a priori. Infine, non possiamo non ricordare che molti colleghi tendono a condizionare le loro scelte professionali in funzione di un’eventuale non congruità agli studi di settore, giungendo talvolta addirittura alla paradossale conclusione che è meglio non aprire o, peggio ancora, è meglio chiudere la loro posizione IVA! Mi auguro, pertanto, che quanto descritto possa essere di contributo ai colleghi per “vivere” con maggiore tranquillità e serenità eventuali situazioni di non congruità agli Studi, permettendogli anche di considerare l’importanza di giungere preparati al contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria. Ancora, mi auguro anche che queste considerazioni aiutino a rasserenare gli animi dei colleghi che, negli anni passati, hanno presentato dichiarazioni con studi di settore non congrui; chi infatti avesse avuto situazioni economiche riconducibili al modello dei “contribuenti minimi”, potrà più facilmente sostenere, in sede di contraddittorio, per quegli anni la propria situazione di “marginalità economica”, rifacendosi al concetto di “marginalità” delineato dallo stesso legislatore proprio con la legge Finanziaria per il 2008. Chiaramente sempre impostando e motivando le argomentazioni con un’adeguata linea difensiva, preparata accuratamente con il proprio commercialista, che dev’essere necessariamente competente per la categoria degli psicologi. Diversamente, invece, dev’essere considerata la situazione di coloro che dichiarino compensi superiori a 30.000 euro all’anno. In questo caso si presenta un duplice problema: verificare, da un lato, se lo studio di settore è realmente in grado di fotografare la realtà economica che li riguarda; verificare, dall’altro, se questi colleghi curano in maniera corretta e con uniformità di criterio la compilazione dello studio di settore, in quanto i modelli studi di settore mal compilati, e che determinano erronee situazioni di non congruità, o peggio, false situazioni di congruità, sono molto più frequenti di quel che si crede. Si prospetta pertanto la necessità di affrontare in modo sistematico entrambe le problematiche pensando ad un prossimo censimento (rigorosamente anonimo) degli studi di settore presentati in passato dai colleghi che abbiano dichiarato più di 30.000 euro di compensi annui, allo scopo di redigere una statistica degli Studi non congrui e verificando quali elementi degli stessi possono creare delle distorsioni sull’esito della congruità. Ciò consentirebbe al sottoscritto di portare alla Commissione degli Esperti per gli Studi di Settore dell’Agenzia nazionale delle Entrate argomentazioni avvalorate da dati statistici, e permettere così di svolgere un ruolo più proficuo nella formulazione di pareri preventivi in ordine all’idoneità dello studio di settore per la nostra categoria professionale. |
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