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PRECISAZIONI IN MERITO ALL’INDENNITÁ DI PATERNITÁ

 

di Valeria Api

 

In un precedente articolo  abbiamo illustrato come l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi abbia reso ufficiale la possibilità anche per i colleghi uomini di usufruire di un’indennità di paternità che consenta di ottenere un contributo a copertura della mancanza di introiti dovuta alla sospensione della libera attività per curare il neonato.

Torniamo sull’argomento per dare alcune precisazioni in risposta alle richieste di chiarimento pervenuteci.

Innanzitutto, possiamo dire che il provvedimento è già effettivamente operativo e le prime indennità sono state già liquidate nei mesi scorsi. Inoltre, per rispondere alle domande in cui ci chiedevano con quali tempi l’Ente è in grado di evadere la pratica, possiamo affermare che i tempi sono mediamente di tre mesi a meno che non ci siano ritardi legati alla necessità di correggere le incongruenze presenti sulla richiesta presentata all’Ente oppure dovuti alla necessità di produrre ulteriore documentazione ad integrazione di quella presentata al momento della domanda, ritenuta dal CdA insufficiente.

Altri iscritti ci hanno chiesto se il contributo di paternità è cumulabile con l’indennità di maternità ottenuta dalla madre dello stesso bambino, erogata da un’altra cassa previdenziale o dalla stessa.

In questi casi dobbiamo nostro malgrado rispondere che non è possibile richiedere un’indennità di paternità se la madre del bambino già usufruisce di un contributo di maternità. Per essere precisi, diremo che per indennità di maternità si intende la possibilità da parte della madre di usufruire di un contributo pari all’80% dello stipendio in sostituzione di quest’ultimo a seguito della sospensione obbligatoria dell’attività lavorativa nei 5 mesi del periodo perinatale.

Con il diffondersi sempre più di forme di lavoro precario, questa pari opportunità diventerà sempre più utile per quelle famiglie nelle quali le madri, svolgendo un lavoro che non offre sufficienti tutele sociali, sono costrette a tornare lavoro prima possibile, lasciando al padre la possibilità di ottenere l’indennità per la cura del neonato. In questi casi la sospensione dell’attività lavorativa da parte del padre e la possibilità di poter contare su un’indennità a copertura di tale sospensione diventa provvidenziale.

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